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Clamoroso Karsdorp: nessuna squalifica dopo lo scontro con Irrati! Multata la Roma


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Pubblicato nella sezione Campionato
Clamoroso Karsdorp: nessuna squalifica dopo lo scontro con Irrati! Multata la Roma

L'esterno olandese della Roma è stato letteralmente graziato dal Giudice Sportivo dopo lo scontro con l'arbitro Irrati al fischio finale di Roma-Napoli.


Il faccia a faccia tra Rick Karsdorp e l'arbitro Irrati dopo il fischio finale di Roma-Napoli ha fatto il giro della rete, ma clamorosamente il calciatore giallorosso non ha preso nemmeno una giornata di squalifica per l'accaduto. Al termine della sfida il direttore di gara si era reso protagonista di un pestone involontario nei confronti del calciatore, l'esterno romanista era andato su tutte le furie e aveva affrontato faccia a faccia l'arbitro. Nel comunicato del giudice sportivo non c'è però alcun riferimento a tutto l'accaduto, segno che lo stesso direttore di gara non ha messo l'episodio increscioso a referto.

Multate, invece, dal Giudice Sportivo sei società, tra cui la Roma, dopo l’undicesima giornata di Serie A. Queste le decisioni ufficiali:


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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sosteni-tori. al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7°del secondo tempo, lanciato nel recinto al giuoco un bicchiere semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere impedito, al termine del primo tempo, l'ingresso nell'area spogliatoi di un proprio calciatore squalificato, il quale peraltro si allontanava immediatamente dichiarando di non sapere che qui era precluso fare ingresso e sostare in detta area


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Gaetano Brunetti
Giornalista pubblicista dal 2012, ama da sempre il giornalismo. In passato ha collaborato tra l'altro con Cronache di Napoli ed Il Roma. Premiato alla 22° edizione dell'Oscar Campano del Calcio.
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