"Terrone del c....". Atalanta punita? La Procura Federale indaga, ecco tutte le possibili sanzioni

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, si sofferma sull'insulto di un dirigente dell'Atalanta a un tifoso del Napoli.
Fa ancora discutere l'offesa di un dirigente dell'Atalanta a un tifoso dell Napoli ("Terrone del c***o", prima della partenza degli orobici verso Torino). La Procura federale della Figc, come riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, ha aperto una inchiesta, ha acquisito i video e potrebbe essere contestata la violazione degli articoli 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva: procedimento aperto nei confronti del dirigenti dell'Atalanta e del club per responsabilità oggettiva. L'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva prevede: "I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)".
L'articolo 28 si riferisce ai comportamenti discriminatori. Ecco cosa prevede la norma: "Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con la inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4".
Ecco quali sono le sanzioni previste a carico dell'Atalanta e del singolo agente: ammonizione, ammenda, ammenda con diffida, squalifica del campo, penalizzazione in classifica, il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali, il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.






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