Torino-Napoli "costa cara" a De Laurentiis: la sentenza del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni per i fumogeni lanciati dai tifosi azzurri durante il match di domenica scorsa tra Torino e Napoli.

I tifosi del Napoli, durante la partita contro il Torino, hanno cominciato a lanciare fumogeni in campo per la brutta prestazione della squadra Campione d'Italia, contestando l'operato sul rettangolo verde. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alla 19esima giornata di Serie A, multando il club di De Laurentiis: ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.








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