Normativa Federale, ecco la regola sul razzismo negli stadi: altro che 7000 euro..

Multe salatissime, chiusura dello stadio e addirittura sconfitta a tavolino e esclusione dal campionato, questo si legge nelle NOIF circa il razzismo negli stadi.
Costa 7000 euro alla Juventus il singolo coro razzista della tifoseria bianconera, al 25° del primo tempo dell'anticipo di sabato contro il Napoli. Non è stato un solo coro, tutti hanno sentito che i sostenitori bianconeri hanno urlato epiteti di stampo razzista per tutto il corso della partita. Si tratta tra l'altro di una tifoseria recidiva che assume regolarmente tale atteggiamento. Come dimenticare i cori contro Balotelli e il sacchetto dell'immondizia brandito da un tifoso (?) bianconero prima di Juventus-Napoli dello scorso anno. Eppure nel dispositivo del Giudice Sportivo si legge di quell'unico coro, nel corso del primo tempo: episodio singolo (stando a quanto sostenuto da Tosel, notizia attinta con ogni probabilità dal referto) nel corso della partita. 7000 euro, dunque. Ma quanto costerebbe (in teoria) un atteggiamento del genere? La normativa che regolamenta la censura del razzismo negli stadi è contenuta nell'art. 11 del Codice di Giustizia sportiva, al comma 3: "Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l'ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l'ammenda da € 15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C, l'ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all'ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell'art. 18, comma 1". Sono vari i rimandi all'articolo 18, contenuto nella sezione "Sanzioni" del suddetto codice. Il primo riguarda la recidività: in caso di un comportamento reiterato, potrebbe sorgere l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori fino addirittura alla squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni. In caso di particolare gravità, ci sono altri rimandi all'art. 18, volti ad aggravare la sanzione con la possibilità di "penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni". Qualcosa in più, insomma, di 7000 euro di multa.







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