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Giudice Sportivo, Gatti impunito. Ammenda per il Napoli, 5 squalificati


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Pubblicato nella sezione Campionato
Giudice Sportivo, Gatti impunito. Ammenda per il Napoli, 5 squalificati
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Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto è accaduto nella decima giornata del campionato italiano di Serie A.


Federico Gatti è stato "salvato" dal Giudice Sportivo. Niente prova televisiva infatti per il difensore dopo il colpo a Milan Djuric in Juventus-Hellas Verona. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la decima giornata di Serie A e confermato che non ci saranno ulteriori provvedimenti nei confronti del centrale bianconero, nonostante la richiesta della Procura FIGC. L'azione è stata infatti valutata dagli arbitri in campo e di conseguenza non rientra nella casistica per l'utilizzo della prova tv.

Cinque calciatori squalificati per il prossimo turno. Si tratta di: Natan, Bani, Gyomber, Maleh e Paredes. Stop di un turno anche per Juric. Multa all'Inter per i cori dei tifosi contro Lukaku, ammende anche per Roma, Milan e Napoli.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 31 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

N. 32

SERIE A TIM                                                                                         

Gare del 27-28-29-30 ottobre 2023 - Decima giornata andata                                                                                 

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. HELLAS VERONA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61 comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.37 del 30 ottobre 2023) in merito ad una condotta violenta del calciatore Federico Gatti (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Milan Djuric (Soc. Hellas Verona) avvenuta al 26° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

sentito il Direttore di gara il quale, con e-mail inviata alle ore 1.57 del 31 ottobre 2023, dichiarava “Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric  (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto”.

Pertanto, il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice.

P.Q.M.

delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Sassuolo e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, 

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando  un'interruzione della gara da parte dell'Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un'interruzione della gara da parte dell'Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERNARDO DE SOUZA Natan (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MALEH Youssef (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JURIC Ivan (Torino): per avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando l'area tecnica, assunto atteggiamenti che creavano tensione con i componenti della panchina avversaria.

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

VULCANO Luciano (Milan): per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TROMBETTA Maurizio (Juventus): per avere, al 52° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, esultato in maniera scomposta; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.


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Francesco Manno
Giornalista pubblicista dal 2006, è laureato in scienze della comunicazione. Ha vinto l'Oscar Campano per la sua professionalità. Ha inoltre condotto e diretto diversi programmi radio e TV.

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