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GIUDICE SPORTIVO - Razzismo contro Koulibaly, supplemento di indagine. Multa al Napoli

Il Giudice Sportivo non ha preso ancora una decisione sui cori rivolti a Kalidou Koulibaly, disponendo un supplemento d'indagine prima di deliberare.


RedazioneRedazioneTestata giornalistica

05/04/2022 13:27 - Campionato
GIUDICE SPORTIVO - Razzismo contro Koulibaly, supplemento di indagine. Multa al Napoli

Il Giudice Sportivo rende note le decisioni per la 31ª giornata di Serie A. Una giornata di squalifica e multa a Mattia De Sciglio per proteste nel tunnel al termine di Juventus-Inter, un turno di stop anche ad altri dodici giocatori: gli espulsi Grassi, Fazio e Luperto, i diffidati e sanzionati Bonazzoli, De Roon, Frattesi, Lautaro Martinez, Morata, Pellegrini, Pereyra, Torreira, Anguissa. Due giornate di squalifica per proteste al direttore sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi, mentre è stato richiesto un supplemento di indagine per i cori razzisti contro Koulibaly e Anguissa al termine di Atalanta-Napoli. Queste, nel dettaglio, le decisioni relativi alla gara andata in scena a Bergamo:

Gara Soc. ATALANTA – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord “Pisani” in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno, in violazione  della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, 

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria prima dell’inizio della gara, nonché, nel corso dell’incontro, rivolto reiteratamente un coro insultante all’Arbitro. 


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